SPLIT PAYMENT
Il 27 giugno 2017 è stato emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che fissa le
modalità di attuazione dell’art. 1 del decreto legge 24/4/2017 n. 50, in materia di scissione dei
pagamenti ai fini dell’I.V.A..
Con il predetto decreto, il ministero dell’Economia ha varato le disposizioni di applicazione e,
per agevolare l’adeguamento dei sistemi informativi e contabili delle società partecipate, ha previsto
uno slittamento dei termini di versamento che, per le società coinvolte, è fissato al 18 dicembre 2017.
Questa misura, a dire il vero necessaria e molto attesa, si affianca a ulteriori semplificazioni
previste per l’annotazione e la liquidazione delle fatture da split payment, nonché per l’esigibilità
dell’imposta e per il calcolo degli acconti che saranno dovuti dalle società “pubbliche” a fine 2017.
Il quadro normativo
Il Dm 27 giugno 2017 per fissare le nuove procedure va a integrare e modificare il decreto del 23
gennaio 2015 che fissava modalità e termini per la prima versione della regolamentazione delle fatture
a scissione dei pagamenti. Quindi per comprendere in pieno le novità e l’impatto delle nuove
regolamentazione è necessario leggere i due provvedimenti in modo integrato.
La nuova versione dello split payment entra in vigore per le operazioni per le quali è emessa fattura a
partire dal 1° luglio 2017.
Il decreto, come già anticipato, consente però per le amministrazioni e le società per le quali si applica
il meccanismo un avvio leggero.
In particolare, le società “pubbliche”, per adeguare i sistemi informativi relativi alla gestione
amministrativa, non devono immediatamente versare l’I.V.A. all’erario, ma possono accantonare le
somme dopo aver annotato le fatture esigibili dal 1° luglio al 30 novembre e provvedere al primo
versamento entro il 18 dicembre 2017 (non il 16 dicembre perché cade di sabato).
Sempre in materia di versamenti si evidenzia che nel calcolo dell’acconto i soggetti a split payment
se adottano il metodo storico devono tener conto dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto
sottoposte a split payment divenuta esigibile nel mese di novembre 2017.
L’esigibilità dell’imposta
Di notevole interesse è anche l’estensione a tutti i nuovi soggetti dei meccanismi di esigibilità
dell’imposta previsti dal Dm 25 gennaio 2015. In particolare, l’I.V.A. relativa alle cessioni di beni a
alle prestazioni di servizi soggette alla procedura diviene esigibile per norma (articolo 3 del Dm 25
gennaio 2015) al momento del pagamento dei corrispettivi.
In alternativa e come facoltà le società coinvolte possono anticipare l’esigibilità o al ricevimento della
fattura ovvero (regola nuova del 2017) alla sua registrazione. Questa soluzione risolve, in modo netto,
tutti i problemi che potevano sorgere specialmente per le società se l’esigibilità fosse legata solo al
ricevimento delle fatture (momento che in molti casi poteva essere del tutto aleatorio).
Ulteriore previsione di particolare interesse (specialmente sul piano finanziario delle società) è la
disposizione che derogando all’obbligo di versamento diretto (articolo 5, comma 01 del Dm 25
gennaio 2015) consente, nel solo ambito dell’attività commerciale, la facoltà di annotare l’Iva sugli
acquisti (oltre quale credito nel registro dell’articolo 25 del Dpr 633/72) nel registro vendite. Questo
meccanismo consente una vera e propria liquidazione da split payment con versamento all’erario
del solo differenziale determinato dalle vendite del soggetto interessato.
E’ consigliabile comunicare ai fornitori l’entrata in vigore di questa nuova disposizione inviando una
apposita circolare (da pubblicare anche sul sito web aziendale), il cui testo, in linea di massima,
potrebbe essere il seguente:
Testo
“L’art. 1 del decreto legge 24/4/2017 n. 50 ha introdotto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate nei confronti delle società controllate da pubbliche amministrazioni, come la scrivente, il
metodo della scissione dei pagamenti dell'I.V.A. - cosiddetto “Split Payment”.
Pertanto la nostra società è tenuta a versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata dai fornitori e
pagare a quest'ultimi solo l'imponibile.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° luglio
2017.
Per le fatture emesse dal 1/7/2017: il fornitore deve indicare sia la base imponibile che l'I.V.A.
(evidenziando il richiamo dell'art. 17 ter DPR 633/1972). L’imposta I.V.A. verrà versata direttamente
all'erario.”